Mutuo chirografario coperto del debitore

Mutuo chirografario


Un termine apparentemente complesso per un concetto piuttosto semplice: ecco il mutuo chirografario. Letteralmente è un mutuo che deriva da una firma su un documento. In parole povere si tratta di quel prestito che l’istituto non eroga in seguito a garanzie di tipo personale, ad esempio una fideiussione od anticresi, o di tipo reale, come un pegno od un’ipoteca, ma che è coperto dal semplice impegno del debitore. Ne consegue che qualsiasi mutuo che non sia ipotecario, per il quale, in pratica si sia utilizzato l’immobile come pegno per la restituzione del prestito, è un mutuo chirografario. A questa categoria si ascrivono tutti i prestiti personali.



Si ricorre ad un mutuo di questo tipo qualora si necessiti di una cifra di modesta entità e dalla durata relativamente breve; se per un mutuo ipotecario si può arrivare ad impegnarsi da un minimo di diciotto mesi ad un massimo anche di trenta o quarantanni, i prestiti chirografari personali hanno una soglia che si aggira attorno ai sei anni per la durata, ed i trentamila euro a livello pecuniario. In questo caso non si ricorre ad una iscrizione dell’ipoteca che risulterà dispendiosa in termini di tempi e denaro, ma si ricorrerà appunto al prestito personale. Dati i tassi d’interesse relativamente alti, i prestiti personali sono sconsigliabili per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili di qualsivoglia natura, incluso l’acquisto della prima casa.


Ma come si dovrà comportare il mutuatario in caso di inadempimento da parte del debitore? In questo caso, non essendo prevista alcuna ipoteca su beni “solidi” in particolare, l’istituto di credito potrà avanzare pretese sulla vendita dei beni del debitore: ad esempio, in caso di fallimento di un’azienda, la liquidazione dei beni di sua proprietà porterà alla restituzione del dovuto. In caso i creditori siano a loro volta debitori, inoltre, si potrà ricorrere alla compensazione.

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