Rivoluzione del regime dei minimi

Dal primo gennaio 2008 in Italia è entrata in vigore la legge numero 244 del 24/12/2007 che ha introdotto un particolare regime fiscale che permette l’abbattimenti dei costi amministrativi a coloro che ne possono usufruire, ovvero professionisti e imprese individuali che hanno un volume di ricavo inferiore ai 30mila euro e che non hanno dipendenti o collaboratori a loro carico.


Questo regime fiscale prevedeva in sintesi una serie di agevolazioni come l’esenzione IVA, il non pagamento dell’Irap, la mancanza dell’obbligo di presentare studi di settore e di versare l’irpef, al posto della quale era stata inserita un’imposta sostitutiva dalla percentuale più bassa.


Dal primo gennaio scorso, quanto stabilito dalla legge 244 rimarrà valido sono per coloro che hanno iniziato la loro attività nel 2007. Per tutti gli altri invece è valido l’aggiornamento previsto dall’articolo 27 del Dl 98/2011 che oltre a comprendere questa distinzione di accesso, prevede una durata limitata che non può eccedere i 10 anni. Unica eccezione a questo vincolo riguarda i giovani.


[ADSENSE] Ma cosa accade ora ai vecchi contribuenti minimi che non hanno più alla luce dell’aggiornamento dello scorso gennaio, i requisiti di accesso a questo regime agevolato?


Come previsto dalla manovra finanziaria estiva, gli ex minimi continueranno a beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, ma non potranno più godere di diverse semplificazioni.


Elenchiamo qui di seguito ciò di cui non potranno beneficiare:


-      Non potranno più essere esonerati dalla presentazione dello spesometro, ovvero dall’esenzione iva e dalla comunicazione di operazioni con paesi della black list.


-      Gli ex minimi diverranno soggetti degli studi di settore


-      Dovranno conservare i documenti ricevuti/emessi e le fatturazioni dei corrispettivi.


In termini numerici la categoria degli ex minimi riguarda il 96% dei vecchi contribuenti per un ammontare di oltre 500.000 contribuenti.


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