Mutuo, è tempo di 730. Novità e detrazioni sulla prima casa

Con la tanto sospirata Primavera arriva anche il periodo della meno attesa dichiarazione dei redditi. Nei mesi di aprile e maggio, infatti, ogni anno si fanno i conti con il modello 730 da compilare. Ecco le novità del 2012.


Le novità del 730 2012


Per prima cosa, è doveroso precisare che il Consiglio dei Ministri ha deciso, giacché nel 730 2012 sono state introdotte numerose novità soprattutto in materia di Imu e cedolare secca, di rinviare tutte le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Salta, dunque, al 16 maggio 2012 la data per la presentazione del 730 al proprio datore di lavoro, o al proprio ente pensionistico, prevista per il 30 aprile; al 20 giugno 2012 quella per la presentazione a un CAF dipendenti, oppure a un professionista (commercialista o consulente del lavoro), prevista per il 31 maggio. Slittano così anche le altre date che riguardano i sostituti d’imposta: al 15 giugno 2012 la scadenza del 31 maggio 2012 entro cui sia il datore di lavoro che l’ente delle pensioni, dovranno presentare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata. Per i CAF o i professionisti, il termine del 15 giugno è stato rinviato al 2 luglio 2012. Infine, il 12 luglio 2012 sarà il termine ultimo per i CAF e i professionisti abilitati per comunicare il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate.


Le detrazioni del mutuo sulla prima abitazione


Fatta questa precisazione, vediamo cosa è possibile portare in detrazione in caso di mutuo contratto per la prima abitazione. Per chi ha un mutuo per la prima casa il modello 730 2012 prevede la detrabilità degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2011. La detrazione, ovviamente, spetta all’intestatario del mutuo. Si ricorda che per abitazione principale si considera quella in cui dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari. Ma la detrazione spetta al contribuente che ha stipulato il mutuo ed ha acquistato la casa anche se l'immobile è la casa principale di un suo familiare (coniuge, parenti fino al terzo grado).


Per quanto riguarda la detrazione sugli interessi passivi dei mutui, si ricorda che essa è applicata su un importo comprensivo di oneri accessori di massimo di quattro mila euro e non può superare l’ammontare di 760 euro (cioè il 19% dell'importo). Nel caso di cointestazione del mutuo (cioè ci sono due titolari per lo stesso mutuo), la cifra si suddivide tra i due titolari. Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che sostiene l'intera spesa può usufruire dell'intero beneficio fiscale. Se, invece, i coniugi si separano, la detraibilità non subisce variazioni fino alla sentenza definitiva di divorzio. Infine, nel caso in cui due coniugi che hanno un mutuo cointestato si separino e uno dei due diventa proprietario dell'immobile accollandosi anche le rate dell’ex, è di quest’ultimo il diritto di godere delle intere detrazioni sempre, ovviamente, che dichiari l'intero onere corre a suo carico.

Commenti

Post popolari in questo blog

In caso di acquisto auto o moto con finanziamento è possibile vendere il veicolo e continuare a pagare il prestito auto in corso?

Ufficio Agenzia entrate Cinisello Balsamo e Milano