Assicurazione rc auto, copre i danni causati dallo scoppio della propria autovettura?
Assicurazione auto per incendio o scoppio (Cassazione).
Moltissime persone, sono solamente coperte dalla RC auto, ma nel caso in cui l’ auto dell’ assicurato prenda fuoco e danneggi infrastrutture pubbliche e private, come si procederà in tal caso? L’ RC auto copre tutti gli eventuali danni?
Questo articolo tratterà come argomento principale l’ assicurazione furto e incendio che da molti rimane ancora una parte oscura e non ben definita dell’ assicurazione auto che il cliente ha stipulato con la propria società. [ADSENSE2]
In caso di incidenti di questo tipo, e nel caso lo sfortunato cliente non abbia stipulato l’ assicurazione furto e incendio con la specifica estensione per “danni da incendio”, lo stesso è obbligato a ripagare di tasca propria tutti i danni che lo scoppio dell’ autovettura ha provocato a cose o persone.
Difatti, in tal caso, la società assicurativa è totalmente tutelata in quanto l’ RCA copre solamente i danni da circolazione stradale.
Tuttavia, la sentenza n°3108 di febbraio 2010 della terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che non c’è alcuna differenza tra un’ autovettura parcheggiata sulla strada ed una in movimento che prendono fuoco per motivi non dolosi; un enorme passo avanti se si pensa che prima di questa sentenza l’ assicurazione non era neanche chiamata in causa se l’ autovettura era in sosta.
Quanto sopra citato però è totalmente inutile se l’ incendio in questione è doloso, in ogni caso, però, le possibilità operative reali di questa sentenza rivoluzionario, dipenderanno solo dalla forza che i futuri interventi del Supremo Giudice sapranno trasmettere.
Nel caso voleste leggere il testo integrale della sentenza, potete cliccare sul link: Rc auto
Moltissime persone, sono solamente coperte dalla RC auto, ma nel caso in cui l’ auto dell’ assicurato prenda fuoco e danneggi infrastrutture pubbliche e private, come si procederà in tal caso? L’ RC auto copre tutti gli eventuali danni?
Questo articolo tratterà come argomento principale l’ assicurazione furto e incendio che da molti rimane ancora una parte oscura e non ben definita dell’ assicurazione auto che il cliente ha stipulato con la propria società. [ADSENSE2]
In caso di incidenti di questo tipo, e nel caso lo sfortunato cliente non abbia stipulato l’ assicurazione furto e incendio con la specifica estensione per “danni da incendio”, lo stesso è obbligato a ripagare di tasca propria tutti i danni che lo scoppio dell’ autovettura ha provocato a cose o persone.
Difatti, in tal caso, la società assicurativa è totalmente tutelata in quanto l’ RCA copre solamente i danni da circolazione stradale.
Tuttavia, la sentenza n°3108 di febbraio 2010 della terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che non c’è alcuna differenza tra un’ autovettura parcheggiata sulla strada ed una in movimento che prendono fuoco per motivi non dolosi; un enorme passo avanti se si pensa che prima di questa sentenza l’ assicurazione non era neanche chiamata in causa se l’ autovettura era in sosta.
Quanto sopra citato però è totalmente inutile se l’ incendio in questione è doloso, in ogni caso, però, le possibilità operative reali di questa sentenza rivoluzionario, dipenderanno solo dalla forza che i futuri interventi del Supremo Giudice sapranno trasmettere.
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