Credito al consumo - guida indebitamento, consumo consapevole e prestiti banche

Il credito al consumo è probabilmente una delle tipologie di prestito maggiormente conosciute. Trattasi di un credito finalizzato al compera di un preciso bene di consumo o servizio, oppure allo sfizio di bisogni personali (come ad esempio un prestito personale o la cessione del quinto).

Il credito al consumo è permesso a una persona fisica definita consumatore. In seguito il pagamento del bene di consumo o del servizio che si decide di acquistare, sarà realizzato tramite dilazione pagamento o concessione di prestito. Perciò il consumatore prende impegno a confrontare la validità dell’ importo dovuto al venditore nelle norme e nei tempi stabiliti e, inoltre, nell’ eventualità del caso di prestito, a rendere la quota che gli è stata erogata comprensiva di interessi, tramite le rate.

[ADSENSE]Credito al consumo - le 10 cose di grande interesse

1. Ci sono diversi tipi di normative che regolano il credito al consumo, variano da quelle comunitarie a quelle nazionali. L’ Italia si occupa del credito al consumo, il Decreto legislativo dell’ 1 settembre 1993, n.385 e ugualmente al Decreto ministeriale del Tesoro dell’ 8 luglio 1992 e susseguenti migliorie. Passando a livello europeo, la nuova normativa è divenuta approvata nel 2008. Le direttive appena uscite sanciscono una serie di imposizioni per gli istituti di credito a favore di un aumento della trasparenza, della pubblicità dei prodotti di credito al consumo e ugualmente nella fase precontrattuale, con l’ obiettivo di agevolare i consumatori nella ricerca dell’ offerta più ragionevole. Tutti gli Stati Membri dell’ Unione Europea si sono adeguati alle nuove norme prima del 2010.

2. Il credito al consumo è una tipologia di contratto attraverso il quale, per acquisire beni materiali o servizi, viene anticipato del credito al consumatore, che di conseguenza sarà obbligato a renderlo tramite dilazione di pagamento (accordata da soggetti autorizzati a vendita nel territorio della Repubblica) o finanziamento, concessa da istituti di credito come ad esempio istituti finanziari o varie banche.

3. Del credito al consumo e delle normative che lo ordinano, non ne costruiscono parte crediti di importo al di sotto di 155 euro e maggiore a 30.987 euro.

4. Per comprendere il valore dell’ affidabilità e la capacità di saldare un debito del consumatore, le banche e le finanziarie in precedenza di concedere o no un finanziamento, stimano il credit score del cliente. La valutazione del “punteggio di accettazione” comporterà un’ elaborazione d’ informazioni sul:

  • Lavoro svolto e il reddito del cliente

  • Sul finanziamento da erogare e sulle sue modalità (come  ad esempio durata e importo delle rate, del bene da finanziare, e possibili segnalazioni del richiedente in banche dati).


5. Il contenuto del contratto, obbligatoriamente per legge, è inserito interamente per iscritto su cartaceo con la relativa firma del cliente che ne certifica la validità oltre a darne al consumatore una copia dell’ originale.

6. Nel documento devono essere presenti come minimo i dati che vengono a seguire:

  • L’ ammontare e le modalità del finanziamento

  • Il quantitativo delle rate e l’ importo di ciascuna, in aggiunta alla scadenza

  • Il tasso annuo effettivo globale (o TAEG e possibili variazioni)

  • Le garanzie richieste, oneri ed eventuali spese accessorie non allegati nel calcolo del TAEG

  • Assicurazioni richieste.


7. Nella valutazione del TAEG sono allegati i successivi elementi:

  • Spese d’ istruttoria

  • Spese di apertura della pratica

  • Spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate

  • Spese per assicurazioni o garanzie che garantiscono al creditore il rimborso del credito in caso di morte, smarrimento del lavoro, invalidità o malattia grave del consumatore.

  • Inoltre è incluso il costo dell’ attività di mediazione compiuta eventualmente da terzi, e altre spese di contratto ad eccezione di quelle non ammesse dal calcolo del TAEG, le successive spese del contratto ad eccezione di quelle rifiutate dal calcolo del TAEG.


8. Non sono introdotte nel TAEG le spese che deve eseguire il consumatore se non porta rispetto ai doveri contrattuali o gli interessi di mora, se non completa nei tempi fissati il rimborso delle rate. Non sono neppure introdotte spese per assicurazioni non incluse nel calcolo del TAEG né garanzie differenti da quelle incluse nel calcolo del TAEG.

Sono escluse anche le spese di trasferimento fondi e di tenuta dei conti. Tutte queste spese accessorie sono in ogni caso visibili e indicate nella documentazione che il consumatore leggerà in precedenza alla sottoscrizione del contratto di credito al consumo, in altre parole la documentazione precontrattuale.

9. Tutti i finanziamenti finalizzati ad acquisire beni o servizi, i prestiti personali e altresì le aperture di credito rotativo, come le carte revolving, si costruiscono facente parte della “famiglia” del credito al consumo.
10. Non sono parte del credito al consumo gli acquisti connessi ad attività imprenditoriale o professionale, mutui, leasing e fidi di conto.

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